Art. 1 E’ costituita l’Associazione Maestri Sci Italiani (A.M.S.I.) con sede in Milano. Essa: non persegue fini di lucro; ha durata illimitata; è contraddistinta dal marchio, depositato a termini di legge, recante, tra gli altri segni distintivi, la seguente dicitura: “SCUOLA ITALIANA SCI”.

 

Art. 2 Il marchio dell’Associazione può essere utilizzato esclusivamente dalle Associazioni Regionali, dalle Associazioni delle Provincie Autonome affiliate all’AMSI, e dai Maestri di sci che siano associati ad un’Associazione Regionale o Provinciale. Possono utilizzare il marchio anche le scuole di sci che ne ottengano l’autorizzazione dalla propria Associazione regionale o provinciale affiliata all’Amsi. In linea di principio le scuole autorizzate dovrebbero avere l’organico interamente composto da maestri affiliati. Il Consiglio Direttivo dell’AMSI potrà consentire l’utilizzo del marchio da parte di terzi in occasione del patrocinio concesso dall’AMSI per manifestazioni di particolare importanza. Le Associazioni Regionali, Provinciali, le Scuole di sci ed i Maestri di sci possono utilizzare il marchio dell’AMSI sovrapponendo, sulla banda centrale, in luogo della dicitura AMSI, il nome dell’Associazione Regionale o Provinciale, oppure il nome della Scuola di sci riconosciuta o autorizzata dalle competenti Autorità Amministrative, oppure la dicitura Maestro o Maestra. Il marchio dell’AMSI può essere apposto sulla divisa impiegata per l’insegnamento dello sci. Può inoltre, essere riprodotto sulla carta da lettera, sugli stampati, sugli automezzi, in forma digitale, sull’insegna delle Scuole di sci e delle Associazioni regionali e provinciali secondo le modalità grafiche indicate dall’allegato A del presente Statuto. Non e’ consentita alcuna variazione, né di forma, né di colore, né di contenuto al marchio. Ogni altra utilizzazione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Consiglio Direttivo dell’AMSI. E’ fatto espresso divieto alle Associazioni Regionali e Provinciali, alle Scuole di sci ed ai Maestri di sci di cedere, a qualunque titolo, l’utilizzo del marchio a terzi. Il Consiglio Direttivo dell’AMSI può sospendere dal diritto di utilizzazione del marchio ogni Associazione Regionale, Provinciale, Scuola di sci o Maestro di sci che faccia uso del marchio non in conformità alla disciplina prescritta dal presente articolo e comunque, in modo da arrecare pregiudizio all’immagine dell’AMSI. I singoli Maestri di sci e le Scuole di sci che cessino di far parte dell’Associazione, o che siano comunque morosi nel versamento della quota annuale, decadono immediatamente e senza bisogno di pronuncia del Consiglio, dal diritto di utilizzare, sotto qualunque forma, del marchio dell’Associazione. NORMA TRANSITORIA Viste le scadenze dei mandati amministrativi, delle cariche all’interno delle Associazioni regionali e provinciali, che nella stragrande maggioranza vedono il loro rinnovo l’anno dopo a quelle nazionali, viene deliberato di prolungare il mandato dell’Amsi nazionale a dopo l’assemblea ordinaria che si terrà nel 2007. Le variazioni allo Statuto sono state approvate dall’assemblea straordinaria tenutasi a Lazise del Garda il 29 maggio 2004.

 

Art. 3 Premesso che l’Associazione rivendica la legittimitá della sua esistenza dagli artt. 18 e 39 della Costituzione Repubblicana, essa si propone gli scopi seguenti: * preminente, l’esercizio di attivitá sindacale, sia quale organismo rappresentativo, tendenzialmente unitario (promuovendo all’uopo, quale incorporante, fusioni con altre Associazioni sindacali della categoria dei Maestri di Sci, in Italia e all’estero) sia quale membro di Federazioni fra Associazioni di altre categorie di lavoratori autonomi. A tal fine l’Associazione cura: o la tutela degli interessi morali, economici, professionali e giuridici della categoria e dei propri iscritti, promuovendo e incrementando la formazione delle “Federazioni” sopra menzionate; o il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell’integritá fisica, promuovendo lo sviluppo di iniziative di assistenza e previdenza fino al conseguimento di un compiuto sistema di sicurezza sociale a favore dei Maestri di Sci; * Il coordinamento, nell’ambito delle legislazioni vigenti, in ciascuna Regione e sul territorio nazionale, di azioni, iniziative e deliberazioni nel superiore interesse della categoria: * la stipulazione di convenzioni intese ad ottenere la fornitura e la protezione della divisa nazionale, di abbigliamento, di accessori e di attrezzi, nonché di generi di qualsivoglia tipo a condizioni di particolare favore per gli associati; * la scelta della foggia, del colore e delle caratteristiche della divisa nazionale; * l’assunzione di iniziative di indole culturale, ricreative e promozionali per la diffusione della pratica sportiva dello sci e l’incremento del turismo nazionale ed internazionale, collaborando nel modo migliore con ogni Ente pubblico o privato, a questo scopo abilitato.

 

Art. 4 Scopi particolari, ma essenziali sono: * perseguire l’emanazione di leggi e ordinamento riguardanti la professione del Maestro di Sci; * proporre la regolamentazione più idonea riguardante requisiti, riconoscimento, istituzione, organizzazione, funzionamento e coordinamento delle Scuole di Sci.

 

Art. 5 L’Associazione Maestri Sci Italiani e’ costituita dalle Associazioni Regionali e dalle Provincie autonome dei Maestri di Sci che chiedono e ottengono l’affiliazione all’A.M.S.I. Possono essere affiliate all’A.M.S.I. solo le Associazioni Regionali o Provinciali che abbiano un numero minimo di 200 iscritti, fatte salve le Associazioni giá socie alla data del 31/12/95, e fatte salve deroghe di volta in volta deliberate dall’Assemblea dei Delegati. Ogni Associazione Regionale o Provinciale che richieda l’affiliazione all’A.M.S.I., dovrá previamente sottoporre all’approva zione del Consiglio Direttivo il proprio statuto che non dovrá essere contrastante con lo statuto nazionale; alla stessa approvazione devono essere sottoposte eventuali successive modifiche statutarie. Gli statuti delle Associazioni Regionali o Provinciali devono prevedere la possibilitá di iscrizione dei Maestri di Sci, regolarmente abilitati a Regioni limitrofe prive di Associazione aderente all’A.M.S.I. Con la presentazione della domanda di affiliazione, le Associazioni Regionali e Provinciali accettano senza riserve, per sé e per i propri soci, lo statuto ed eventuali regolamenti dell’A.M.S.I. I Maestri di sci regolarmente abilitati, che siano associati ad un’Associazione Regionale o Provinciale godono dei diritti ed osservano i doveri contemplati nel presente statuto.

 

Art. 6 Le Associazioni Regionali e Provinciali che costituiscono l’Associazione Maestri Sci Italiani si impegnano: * ad osservare ed a far osservare dai propri aderenti lo statuto e le altre disposizioni degli organi rappresentativi dell’Associazione; * a promuovere il raggiungimento degli scopi dell’Associazione; * a mantenere con le altre Associazioni Regionali o Provinciali rapporti collegiali idonei ed intesi a favorire lo scambio di informazioni ed esperienze; * a versare all’Associazione Maestri Sci Italiani le quote associative stabilite annualmente dall’Assemblea.

 

Art. 7 Associazioni Regionali e Provinciali non possono promuovere alcuna iniziativa o manifestazione in nome e per conto dell’A.M.S.I. se non con la preventiva autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 Le Associazioni Regionali e Provinciali che si rendano gravemente inadempienti ai doveri statutari, ivi compreso il mancato o incompleto versamento delle quote di iscrizione protratto per oltre 6 mesi, potranno essere escluse dall’A.M.S.I. con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 Il Patrimonio sociale è costituito: * dalle quote associative; * da sovvenzioni, contributi e lasciti; * da beni mobili ed immobili e dalle attrezzature di proprietá sociale; * dai contributi delle ditte fornitrici e di quelle utilizzanti il marchio “FORNlTORI UFFICIALI”.

 

Art. 10 Sono organi dell’Associazione: * l’Assemblea Generale; * il Presidente; * il Vicepresidente; * il Consiglio Direttivo; * il Comitato Esecutivo; * il Collegio dei Revisori dei Conti; * il Comitato dei Probiviri. Tutte le cariche sono assunte nell’ambito dei soli Maestri di Sci iscritti.

 

Art. 11 L’Assemblea Generale è il massimo organo dell’Associazione. Essa è sovrana e si distingue in: ordinaria: da tenersi una volta all’anno entro il 30 giugno; straordinaria: da tenersi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei delegati di cui all’art. 12. Può, altresì, essere convocata ai sensi dell’art. 18 lettera c) del presente statuto. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte con la pubblicazione dell’avviso contenente l’ordine del giorno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza presso la sede delle Associazioni Regionali o Provinciali.

 

Art. 12 L’Assemblea Generale dell’Associazione (A.M.S.I.) è composta dai delegati delle Associazioni Regionali o Provinciali. Ogni Associazione Regionale o Provinciale partecipa all’Assemblea con un delegato per ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Oltre al numero dei delegati delle singole Associazioni Regionali o Provinciali partecipanti all’Assemblea, fanno parte di diritto i Presidenti. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti delegati che rappresentino la metá più uno dei voti validi. Trascorsa un’ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, l’Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti. L’Assemblea, validamente costituita, rappresenta l’universalitá dei soci, i quali sono vincolati alle decisioni assunte. Le deliberazioni assembleari vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto chieda la votazione a scheda segreta.

 

Art. 13 L’Assemblea delibera su: * gli indirizzi e i criteri dell’attivitá sociale; * l’indirizzo tecnico-organizzativo generale; * i bilanci; * la determinazione della quota sociale; * l’elezione dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri; * le modifiche da apportare allo statuto; * l’eventuale scioglimento dell’Associazione; * altri argomenti risultanti all’ordine del giorno nonché quelli che la maggioranza dei presenti acconsenta a trattare.

 

Art. 14 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha legale rappresentanza dell’Associazione. Nell’espletamento degli affari aventi carattere d’urgenza, ll Presidente potrá assumere decisioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Nazionale dell’A.M.S.I. e’ incompatibile con il contemporaneo esercizio delle funzioni di Presidente di una Associazione Regionale o Provinciale dei Maestri di Sci. L’insediamento nelle funzioni e l’accettazione della carica di Presidente Nazionale da parte dell’eletto comporterá la decadenza dalle funzioni di Presidente di ogni eventuale Associazione Regionale o Provinciale dei Maestri di Sci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente, anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, e da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo. Esso ha il compito di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo e di compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente ogni qual volta questo ne avvisi la necessitá, con avviso di convocazione da inviarsi almeno 10 giorni prima dell’adunanza. In casi di eccezionale urgenza, il Comitato Esecutivo potrá essere convocato telegraficamente o tramite telefax. Esso è comunque, validamente costituito anche in assenza di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i componenti. Degli atti del Comitato Esecutivo è tenuta verbalizzazione, sottoscritta dal Presidente. Delle riunioni del Comitato Esecutivo verrá data notizia anche ai membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente o da un delegato di ogni Associazione Regionale o Provinciale regolarmente affiliata, quale membro di diritto. Per ogni componente viene altresì nominato un membro supplente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Tesoriere e scegliendoli nel proprio seno il Vicepresidente ed i tre membri del Comitato Esecutivo.

 

Art. 17 Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio dá esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, gestisce il bilancio e delibera l’esclusione di Associazioni Regionali o Provinciali inadempienti ai sensi dell’art. 8, ratifica le deliberazioni del Presidente, emana norme e regolamenti in base agli indirizzi dell’Assemblea, propone argomenti da sottoporre al voto delle Assemblee, ordinaria e straordinaria, promuove raduni e delibera su ogni altra iniziativa ritenuta idonea al conseguimento dei fini sociali, designa i rappresentanti dell’Associazione in organismi di categoria a carattere internazionale ed in altri organi che lo richiedano, delibera circa all’ammissione all’Associazione Nazionale delle Associazioni Regionali e Provinciali Maestri di Sci secondo quanto disposto dall’art. 5. Nell’ambito delle proprie mansioni, il Consiglio può altresì, nominare direttori, procuratori, institori e rappresentanti dell’Associazione determinandone i poteri e le specifiche competenze. Il Consiglio Direttivo, eccezion fatta per la materia di bilancio e per quella di esclusione di Associazioni, potrá delegare di volta in volta parte delle proprie competenze al Comitato Esecutivo in funzione di una più agile operativitá dell’Associazione. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta con la presenza della metá più uno dei componenti; a paritá di voti, prevale quello del Presidente. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Per la nomina del Presidente occorre che siano presenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. I singoli Consiglieri esprimono un voto proporzionale al numero degli iscritti all’Associazione Regionale o Provinciale da loro rappresentata e la nomina stessa richiede una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i due terzi degli iscritti. In terza votazione il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta degli iscritti. I membri del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui abbiano fatto constatare il proprio dissenso, rispondono solidamente del loro operato all’Assemblea e di fronte ai terzi. Alle riunioni di Consiglio possono presenziare, su invito del Presidente e con solo voto consultivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve, comunque, ritenersi validamente convocato, anche in assenza di formale invito, qualora all’adunanza siano presenti tutti i membri. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate su apposito libro scritto dal Presidente o dal Segretario designato all’apertura dei lavori.

 

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui uno assume la carica di Presidente e di due supplenti. Dura in carica 4 anni. E’ compito dei Revisori dei Conti: * l’esame dei bilanci consuntivi; * il controllo della cassa e dei libri contabili; * la convocazione dell’Assemblea straordinaria in caso di riscontrate gravi irregolaritá amministrative.

 

Art. 19 Il Comitato dei Probiviri dura in carica quattro anni e si compone di tre membri, di cui uno assume la carica di Presidente. E’ compito dei Probiviri giudicare su tutte le controversie che insorgessero fra le Associazioni Regionali e Provinciali e fra queste e il Consiglio Direttivo relativamente ai rapporti derivanti dallo statuto. Il Comitato dei Probiviri, prima di adottare le proprie decisioni, deve sentire le parti. Spetta, altresì ai Probiviri l’interpretazione autentica delle norme statutarie. Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili.

 

Art. 20 Lo scioglimento dell’Associazione non può avvenire che su conforme deliberazione dell’Assemblea, adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti legalmente espressi. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicata la destinazione del patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è autorizzato a predisporre apposito regolamento di esecuzione del presente statuto che deve essere ratificato in sede assembleare.

 

Aggiornato con le modifiche apportate dall’assemblea Generale Straordinaria del 30 ottobre 2009 e del 29 maggio 2010.